Il 730 precompilato
Dal 15 aprile 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle Entrate
metterà a disposizione dei titolari di redditi di lavoro dipendente
e assimilati, il modello 730 precompilato. Modello che può essere
accettato o modificato.
Il vantaggio fondamentale per il contribuente (oltre a quello relativo
all’ulteriore semplificazione nella compilazione del modello) è legato
ai controlli. Infatti, se il 730 precompilato viene presentato senza
effettuare modifiche, direttamente oppure al sostituto d’imposta, non
saranno effettuati i controlli documentali sulle spese comunicate
all’Agenzia dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle
imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali (interessi passivi,
premi assicurativi e contributi previdenziali). Se il 730 precompilato
viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista
abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti di
questi ultimi.
Resta ferma la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi
autonomamente compilata con le modalità ordinarie (730 ordinario o
modello Unico PF).
A chi interessa
Il modello 730/2015 precompilato interesserà i lavoratori dipendenti e
ai pensionati che hanno presentato il modello 730/2014 per i redditi
dell’anno 2013 e, inoltre, hanno ricevuto dal sostituto d’imposta la
Certificazione Unica 2015 (che da quest’anno sostituisce il CUD) con le
informazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e/o
ai redditi di pensione percepiti nell’anno 2014.
La dichiarazione precompilata viene predisposta anche per i
contribuenti, in possesso della Certificazione Unica 2015, che per
l’anno 2013 hanno presentato il modello Unico Persone fisiche 2014 pur
avendo i requisiti per presentare il modello 730, oppure hanno
presentato, oltre al modello 730, anche i quadri RM, RT e RW del modello
Unico Persone fisiche 2014.
La dichiarazione precompilata non viene predisposta se, con riferimento
all’anno d’imposta precedente, il contribuente ha presentato
dichiarazioni correttive nei termini o integrative per le quali, al
momento della elaborazione della dichiarazione precompilata, è ancora in
corso l’attività di liquidazione automatizzata.
Quali informazioni contiene
Per la predisposizione del modello 730 precompilato l’Agenzia delle Entrate utilizza:
- i dati contenuti nella Certificazione Unica, che da quest’anno viene inviata all’Agenzia delle Entrate dai sostituti d’imposta
- i dati relativi agli interessi passivi sui mutui, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali, che vengono comunicati all’Agenzia delle Entrate dai soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali
- alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (ad esempio gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali, come le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili)
- gli altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria (ad esempio i versamenti effettuati con il modello F24 e i contributi versati per lavoratori domestici).
Come si accede
Il modello 730 precompilato viene messo a disposizione del contribuente,
a partire dal 15 aprile 2015, in un’apposita sezione del sito internet
dell’Agenzia delle Entrate. Per accedere a questa sezione è necessario
essere in possesso del codice Pin (consulta le pagine del sito con le
informazioni necessarie alla richiesta del codice Pin).
Nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato è possibile visualizzare:
- il modello 730 precompilato
- l’esito della liquidazione (il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga)
- il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione
- un prospetto con l’indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione (per esempio i dati del sostituto che ha inviato la Certificazione Unica oppure i dati della banca che ha comunicato gli interessi passivi sul mutuo).
Attenzione: se le informazioni in
possesso dell’Agenzia delle Entrate risultano incomplete, queste non
vengono inserite direttamente nella dichiarazione, ma sono esposte
nell'apposito prospetto per consentire al contribuente di verificarle ed
eventualmente indicarle nel 730 precompilato. Nello stesso prospetto
sono evidenziate anche le informazioni che risultano incongruenti e che
quindi richiedono una verifica da parte del contribuente. Ad esempio non
vengono inseriti nel 730 precompilato gli interessi passivi comunicati
dalla banca se sono di ammontare superiore rispetto a quelli indicati
nella dichiarazione dell’anno precedente (gli interessi passivi pagati
per i mutui ipotecari infatti generalmente diminuiscono nel corso degli
anni).
Come si presenta
Il 730 precompilato può essere presentato direttamente oppure tramite sostituto d’imposta, Caf o professionista abilitato.
Presentazione diretta
Il contribuente che intende presentare il 730 precompilato direttamente
tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate deve indicare i dati
del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio e compilare la
scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille
dell’Irpef, anche se non esprime alcuna scelta.
Occorre poi verificare la correttezza e la completezza dei dati già
indicati.
A questo punto, se non c'è bisogno di alcuna correzione o integrazione, il contribuente può accettare il 730 senza modifiche.
Se, invece, alcuni dati del 730 precompilato risultano non corretti o
incompleti, il contribuente deve modificare o integrare il modello 730
(per esempio, aggiungendo un reddito oppure degli oneri – come le spese
mediche - non presenti. In questo caso, sarà elaborato e messo a
disposizione un nuovo 730 e un nuovo modello 730-3 (con i risultati
della liquidazione effettuata in seguito alle modifiche operate). Una
volta accettato o modificato, il modello 730 precompilato può essere
presentato.
Dopo la presentazione, nella stessa sezione del sito internet, viene
messa a disposizione del contribuente la ricevuta di avvenuta
presentazione.
Presentazione tramite sostituto d’imposta, Caf o professionista abilitato
In alternativa alla presentazione diretta tramite il sito internet, il
modello 730 precompilato può essere presentato al proprio sostituto
d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest’ultimo ha
comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale, oppure a
un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato (consulente del
lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale).
Il contribuente deve consegnare al sostituto d’imposta, al Caf o al
professionista un’apposita delega per l’accesso al proprio modello 730
precompilato.
Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d’imposta deve
consegnare, oltre alla delega per l’accesso al modello 730 precompilato,
il modello 730-1 in busta chiusa. Il modello riporta la scelta per
destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef. Può anche essere
utilizzata una normale busta di corrispondenza indicando “Scelta per la
destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef”, il
cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. Il contribuente
deve consegnare la scheda anche se non esprime alcuna scelta, indicando
il codice fiscale e i dati anagrafici. In caso di dichiarazione in forma
congiunta le schede per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef
sono inserite dai coniugi in due distinte buste. Su ciascuna busta
vanno riportati i dati del coniuge che esprime la scelta.
Prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, e
comunque entro il 7 luglio, il sostituto d’imposta consegna al
contribuente una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di
liquidazione, modello 730-3, con l’indicazione del rimborso che sarà
erogato e delle somme che saranno trattenute.
Chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato deve consegnare
oltre alla delega per l’accesso al modello 730 precompilato, il modello
730-1 in busta chiusa. Il modello riporta la scelta per destinare l’8,
il 5 e il 2 per mille dell’Irpef. Il contribuente deve consegnare la
scheda anche se non esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e
i dati anagrafici.
Il contribuente deve sempre esibire al Caf o al professionista abilitato
la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati
riportati nella dichiarazione. Il contribuente conserva la
documentazione in originale, mentre il Caf o il professionista ne
conserva copia che può essere trasmessa, su richiesta, all’Agenzia delle
Entrate.
I documenti relativi alla dichiarazione di quest’anno vanno conservati
fino al 31 dicembre 2019, termine entro il quale l’amministrazione
fiscale può richiederli.
Prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, e
comunque entro il 7 luglio, il Caf o il professionista consegna al
contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di
liquidazione, modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei
documenti presentati dal contribuente. Nel prospetto di liquidazione
sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei
controlli effettuati dal Caf o dal professionista e sono indicati i
rimborsi che saranno erogati dal sostituto d’imposta e le somme che
saranno trattenute.
Quando si presenta
Il 730 precompilato deve essere presentato entro il 7 luglio, sia nel
caso di presentazione diretta all’Agenzia delle Entrate, sia nel caso di
presentazione al sostituto d’imposta oppure al Caf o al professionista.
I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al
primo giorno feriale successivo.
Vantaggi sui controlli
Se il 730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche
direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia oppure al sostituto
d’imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri
detraibili e deducibili (interessi passivi, premi assicurativi e
contributi previdenziali) che sono stati comunicati dai soggetti che
erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli
enti previdenziali. La dichiarazione precompilata si considera accettata
anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul
calcolo del reddito complessivo o dell’imposta (ad esempio se vengono
variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del
domicilio fiscale).
Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o
al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati
nei confronti del Caf o del professionista anche sugli oneri comunicati
dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di
assicurazione e dagli enti previdenziali.
L’Agenzia delle Entrate potrà comunque richiedere al contribuente la
documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti
soggettivi per fruire di queste agevolazioni. Ad esempio potrà essere
controllata l’effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione
principale entro un anno dall’acquisto, nel caso di detrazione degli
interessi passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione
principale.
Se il 730 precompilato è stato presentato senza modifiche,
direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta, non
vengono effettuati i controlli preventivi previsti per i casi di
rimborso sopra i 4.000 euro.
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