Dal sito dell'Agenzia delle Entrate:
" Si ricorda che per apparecchio TV si intende un apparecchio atto o adattabile alla ricezione
delle radioaudizioni (articolo 1 del R.D.L. n. 246 del 1938).
Secondo le definizioni contenute nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 febbraio
2012:
– un apparecchio si intende "atto" a ricevere le radioaudizioni se e solo se include nativamente
gli stadi di un radioricevitore completo: sintonizzatore radio (che operi nelle bande destinate
al servizio di Radiodiffusione), decodificatore e trasduttori audio/video per i servizi radiotelevisivi,
solo audio per i servizi radiofonici;
– un apparecchio si intende "adattabile" a ricevere le radioaudizioni se e solo se include almeno
uno stadio sintonizzatore radio (che operi nelle bande destinate al servizio di Radiodiffusione),
ma è privo del decodificatore o dei trasduttori audio/video, o di entrambi i dispositivi,
che collegati esternamente al detto apparecchio realizzerebbero assieme ad esso un radioricevitore
completo."
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